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FAQ P.N.G.L.A. (Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa)

La nuova normativa sulle liste d’attesa ( “Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”) ha apportato dei cambiamenti in materia?
Il Ministero ha disposto delle modifiche importanti, a proposito di liste d’attesa: sul numero di prestazioni garantite e monitorate, sui tempi massimi di erogazione, sul ruolo delle strutture che hanno il paziente in carico, oltre che sulle tecnologie messe a disposizione dei cittadini per usufruire dei servizi di prenotazione di visite, esami e ricoveri.

Quante e quali sono le prestazioni per cui i tempi massimi sono garantiti?
Il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità regionale pubblica. Il Ministero, in tale ottica, tiene sotto controllo particolare (con un esteso e costante monitoraggio) alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale (69 in totale, divise in 14 visite e 55 esami strumentali) e altre in regime di ricovero (17 in totale) per garantire l’aderenza alle indicazioni di attesa massima.

Ci sono delle novità anche sulla modalità di prescrizione? Devo comunicare o chiedere qualcosa al mio Medico di base o allo Specialista?
Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro classi di priorità:
U – con attesa massima 72 ore;
B – con attesa massima 10gg;
D – con attesa massima 30gg per le visite e 60gg per gli esami;
P – con attesa massima 180gg (fino al 31/12/2019, poi 120gg).

Per quanto riguarda i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, ho sentito dire che il  PNGLA stabilisce nuovi criteri. Di che si tratta esattamente?
A partire dal 31/12/2019, sempre per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, l'attesa massima con classe di priorità “P” viene ridotta: si passa da 180gg a 120 gg.

Per i ricoveri cambia qualcosa? Quali sono i tempi stabiliti dal nuovo PNGLA?
Per i ricoveri, innanzitutto, l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata. Al momento dell’inserimento in lista d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente all’inserimento.
Per i ricoveri sono previste quattro classi di priorità, che corrispondono ad altrettante attese massime:
A - con attesa massima 30gg;
B - con attesa massima 60 gg;
C - con attesa massima 180gg;
D - con attesa massima 12 mesi.

Ho letto che il nuovo PNGLA prevede anche dei “percorsi di garanzia/tutela”: di che si tratta e come funzionano?
I "percorsi di garanzia/tutela” devono essere attivati dalle regioni, e debbono prevedere dei percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche (non per i ricoveri, in questa prima fase), nel caso che si superino i tempi indicati dal PNGLA e da quello regionale: in tali situazioni è possibile richiedere la possibilità di effettuare la prestazione in regime di privato accreditato (punto 14)

Per quanto riguarda le visite di controllo, il nuovo PNGLA prevede qualche misura di tutela per i cittadini?
Una delle indicazioni del nuovo PNGLA (al punto 13) è relativa alle visite di controllo e disciplina che le strutture che hanno in carico il paziente devono provvedere anche alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo, in un sistema integrato di CUP che eviti le sovrapposizioni e miri a rispettare le priorità e le esigenze cliniche.

Il nuovo PNGLA prevede altre forme di tutela e partecipazione dei cittadini?
Secondo il punto 17 del nuovo PNGLA (e come indicato dall’Accordo Stato-Regioni n. 198 del 18/11/2010 art. 3 comma 3) ogni Regione deve attivare un Organismo paritetico regionale, con il compito di riunire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, e le organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

Ho saputo che con il nuovo PNGLA saranno obbligatori i CUP regionali e la prenotazione dalle farmacie. È vero?
Si, il nuovo PNGLA è molto incentrato sulla trasparenza e sull’accessibilità: prevede che ogni Regione si doti di un sistema prenotazione CUP online (punto 20) aggiornato in tempo reale, che permetta di consultare i tempi attesa per visite e esami del SSR o della libera professione intramuraria. Il CUP online, inoltre, deve permettere di prenotare e pagare la prestazione, di richiedere e stampare il promemoria e le informazioni sull’appuntamento ottenuto. La possibilità di prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali deve anche essere fornita attraverso le farmacie di comunità.

Se mi viene comunicato che la lista d’attesa per una determinata prestazione è chiusa, posso fare qualcosa? Il nuovo PNGLA prevede indicazioni particolari?
Come nella precedente normativa, e in coerenza con il diritto all’accesso alle prestazioni sanitarie e all’appropriatezza, la sospensione o la chiusura delle liste rimane un’azione illegittima punibile per legge (legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284).
Il Nuovo PNGLA, su questo particolare aspetto, fa un ulteriore passo in avanti: se gli obiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti, infatti, la Direzione Generale AST/AO può automaticamente esser rimossa dal suo incarico, per inadempienza (come da indicazioni del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, art. 3 bis, comma 7 bis).

TUTELATI !

Cosa posso fare quindi se al momento della prenotazione mi comunicano che la lista d’attesa per la prestazione di cui ho necessità è bloccata?
Quando ti trovi di fronte ad una lista bloccata ti suggeriamo di:
  • Segnalare il fatto inviando tramite comunicazione ufficiale (raccomandata r/r o PEC) alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della tua Regione, alla tua AST e a Cittadinanzattiva il modulo per richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda;
  • Chiamare il CUP per conoscere quali altre strutture possono erogare la prestazione."

Nel caso di superamento dei tempi massimi, invece, cosa devo fare?
Il suggerimento è di inviare il modulo per chiedere l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket. E' bene inserirsi comunque in lista d'attesa, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l'impossibilità di ottenere il diritto quando si contatterà la AST successivamente. Nel caso di superamento dei tempi massimi per gli interventi chirurgici puoi utilizzare questo modulo."

Dove posso trovare l’elenco delle prestazioni e i relativi tempi massimi d’attesa?
Il dettaglio delle prestazioni individuate dal Piano Nazionale e le modalità di erogazione dei servizi possono essere visionati nella sezione apposita del sito web del Ministero della Salute, dove è contenuto il testo del nuovo PNGLA.
Per le disposizioni regionali puoi consultare anche il sito web della tua Regione di appartenenza o rivolgerti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della tua AST.

Voglio effettuare la prestazione solo in una determinata struttura e ho verificato che l’attesa proposta non rispetta i tempi massimi previsti. Cosa posso fare?
Se decidi di recarti solo ed esclusivamente in una struttura, ma altre strutture nella tua AST sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: devi attendere il tuo turno.
Il consiglio è quello di contattare sempre il CUP al fine di individuare la struttura che eroghi la prestazione nel minor tempo possibile oppure parlarne con il tuo medico per valutare se le attese sono compatibili con le tue necessità!!!

Se la prestazione che devo eseguire è inserita nel piano di governo ma è un controllo e non una prima visita ed ho necessità di avere la prestazione in tempi più brevi cosa posso fare?
Se l’attesa prospettata dal CUP risulta incompatibile con le tue necessità parlane con il tuo medico che eventualmente provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi. Utilizza il modulo e allega la certificazione del medico che attesta l’incompatibilità dei tempi.

Devo svolgere una visita di controllo ma i tempi comunicati superano quelli pubblicati nel piano: è legale?
Il Piano ha fissato tempi massimi per prestazioni diagnostico-specialistiche in regime ambulatoriale solo per le prime visite e primi esami diagnostici ovvero per quelle prestazioni volte ad individuare una diagnosi; restano quindi esclusi i controlli periodici.

Per informazioni ulteriori e approfondimenti contatta la nostra sede territoriale o attraverso il form di segnalazione.
(Ultimo aggiornamento: gennaio 2024)
                                                                                                                                                         
OVER 65



Gli over 65 in Italia sono 13,8 milioni, il 23% della popolazione. Nel 2050 si stima che arriveranno a sfiorare i 20 milioni (34% della popolazione). Gli anziani non autosufficienti, cioè con disabilità fisiche o mentali che ne determinano la dipendenza da altre persone nella vita quotidiana, sono 2,9 milioni e il numero di anziani non autosufficienti raddoppierà fino a quasi 5 milioni entro il 2030.


 
 

Oggi riceve un’assistenza a casa il 6,5% degli anziani, con una media di 18 ore all’anno. Mentre a livello internazionale si stima siano necessarie circa 20 ore mensili di assistenza.
In Italia sono 295.473 gli anziani ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, 233.874 dei quali non autosufficienti (fonte Istat). I posti letto nelle strutture residenziali ogni 100 anziani over 65 sono 1,9 in Italia (5,4 in Germania, 5 in Francia, 4,6 in Austria e 4,4 nel Regno unito).


Quanto costa una casa di riposo?
 



 
La scelta della casa di riposo più funzionale deve tenere conto di numerose opportunità e vantaggi, sia alla persona che vi soggiorna, che alla famiglia dello stesso che per numerose ragioni non può o non riesce a prendersene cura. Naturalmente, come tutti i servizi legati alla salute e al benessere, anche quello della casa di riposo rappresenta un costo che è importante comprendere. Di solito, infatti, il costo di una casa di riposo è determinato da un canone mensile che varia da una fascia minima di circa 1300 € fino ad arrivare anche a 2500 € mensili. Naturalmente andranno considerati i servizi collaterali, il tipo di struttura e la zona. La retta mensile, inoltre, si compone sia di una quota sanitaria per sostenere le cure e le spese mediche, sia di una legata al pernottamento, al soggiorno e ai servizi ricreativi offerti all’interno della quotidianità.
 


Cosa determina la retta?

Il costo della retta di una casa di riposo varia sulla base di molteplici fattori, tra cui l’area geografica di interesse, le dimensioni della struttura, i servizi offerti, la qualità dell’assistenza e la tipologia di alloggio. A queste si possono aggiungere le spese mediche, l’assistenza sanitaria, le terapie e le cure individuali. Per questo motivo è importante che le famiglie che cercano una casa di riposo “su misura” analizzino attentamente i prezzi e considerino tutti i fattori che possono influire sul costo finale.
 
Quelle più moderne e situate in zone più eleganti avranno un costo maggiore rispetto a quelle datate e maggiormente periferiche. Anche la tipologia di stanza può fare la differenza: le singole con servizi privati sposteranno maggiormente gli equilibri rispetto alle stanze condivise. Il livello di assistenza fornito dal personale specializzato inoltre non è da sottovalutare. Le strutture che forniscono assistenza mirata come quella per malati di Alzheimer o per pazienti post-operatori potranno contare su infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali che comporteranno di fatto un costo maggiore.
 
 
Chi paga la retta della casa di riposo se la pensione non basta?
 



È bene dire che spesso alcuni soggetti anziani o affetti da gravi forme di disabilità percepiscono una pensione che può non essere sufficiente a coprire i costi della casa di riposo. Ma chi paga la retta della casa di riposo se la pensione non basta? La prima soluzione è naturalmente quella di richiedere un contributo a figli e familiari. Questi fungono da “garanti” avendo così modo di ridurre il peso della retta. Esistono inoltre alcune detrazioni fiscali intelligenti, come quelle sull’IRPEF, che consentono di ridurre il peso delle tasse annuali da pagare, con l’obiettivo di rendere meno ardua la gestione dei pagamenti. In ultima istanza è possibile ricorrere al sostegno di servizi sociali e AST di competenza. La AST, va detto, non avrà modo di coprire interamente la retta della casa di riposo, ma può garantire un contributo insieme al Comune di Residenza, che ha il compito in caso di difficoltà economiche di intervenire anch’esso con misure di sostegno.


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Tel. 347 6775839 - 348 9242421 - 0734 6252328 (TdM) - e-mail: cittadinanzattivafermo@pec.it - citt.attivafermo@gmail.com
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